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Wind condannata per la rimodulazione del Noi2: siamo ancora sicuri che convenga modificare la tariffa a tutti?

Pubblicato: giovedì 05 aprile 2007 da Giusva Iannitelli

WindL’Avv. Salvatore Cerino, scrivendo di pugno con l’Avv. Raffaele D’Angelo, mi ha inviato una sentenza che inchioda -ancora una volta- Wind di fronte ad unilaterali modifiche contrattuali.
Innanzitutto dico “ancora una volta” perché qualche mese fa la stessa Wind era stata obbligata a ripristinare un Noi Wind a 300 minuti, perché un “contratto non può essere modificato in modo unilaterale quando comporta un evidente peggioramento delle condizioni” (qui c’è l’articolo di cui parlo).

Vi lascio quindi al loro commento e -successivamente- all’integrale sentenza, che vi invito a leggere: direi che si potrebbe aprire qualche spiraglio sulle nubi che si stanno avvicinando alle varie rimodulazioni delle Wind10 e delle Sempre Light.
Siamo sicuri che i gestori abbiano capito che non siamo più sudditi, ma utenti pensanti?


Apprezzando il Vostro Blog, di cui siamo assidui lettori, abbiamo premura di informarVi, con la presente, del contenuto della sentenza di cui all’oggetto, che nel merito riteniamo possa risultare di particolare interesse per numerosi consumatori, in un momento in cui il dibattito sui costi della telefonia mobile risulta essere quanto mai attuale.-
Con la predetta sentenza, che Vi alleghiamo in copia, il Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco ha dichiarato illegittima la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, operate dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A., in merito alla tariffa “NOI 2 WIND”.-
Nel merito, il Giudice di Pace ha dichiarato illegittimo il comportamento della Wind Telecomunicazioni S.p.A. che in origine aveva stipulato con il consumatore un contratto per l’attivazione di una tariffa denominata “NOI 2 WIND”, che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo mensile di Euro 2,00, e poi aveva successivamente, nel corso del rapporto inter partes, modificato tali condizioni contrattuali dapprima riducendo unilateralmente i minuti di conversazione da cinquecento a quattrocento, e successivamente aumentando il costo della suddetta tariffa ad Euro 3,00 per quattrocento minuti di telefonate.-
Conseguentemente, il Giudice di Pace, accertato il grave inadempimento della Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha condannato quest’ultima a dare corretto adempimento al contratto originariamente stipulato con il consumatore, dando modo allo stesso di usufruire di cinquecento minuti di telefonate verso il numero prescelto al costo mensile di Euro 2,00, ed ha condannato, altresì, la stessa Wind Telecomunicazioni S.p.A. al risarcimento dei danni, liquidati, in via equitativa, nella somma di Euro 300,00, oltre alla refusione delle spese legali.-
Dai principi di diritto enunciati nella suddetta sentenza, si evince che le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali relative ai costi ed alla durata dei vari piani tariffari sono illegittime se non accettate per iscritto dai consumatori, e, pertanto, questi ultimi potranno rivolgersi all’Autorità giudiziaria per sentir condannare il gestore telefonico all’applicazione delle tariffe alle quali i consumatori avevano originariamente aderito, oltre al risarcimento dei danni eventualmente patiti, atteso che la normativa vigente tutela i consumatori quale parte più debole che, come tale, durante l’esecuzione del contratto, deve essere messa nelle condizioni di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle proprie esigenze.-
Nel dichiararci disponibili per ulteriori chiarimenti in merito, e per qualsiasi altra eventuale occasione di fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti.-

Avv. Salvatore Cerino
Avv. Raffaele D’Angelo

SEGUE ORA LA SENTENZA, alla quale ometto i dati personali presenti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO D’ARCO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Orazio Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 623/06 del Ruolo Generale avente ad oggetto: “inadempimento contrattuale”
TRA
D’ Angelo Raffaele, rapp.to e difeso dall’Avv. Salvatore Cerino, presso cui elett.te domicilia in Pomigliano D’arco alla Via —–
Attore
E
Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall’ Avv. Francesco Pace, presso cui elett.te domicilia in Ottaviano alla via Palazzo del Principe 3 nello studio dell’Avv. Giacchino Fabio Bifulco
convenuta
Conclusioni dell’attore: Accertare e dichiarare l’illegittimo comportamento consistente nelle ingiustificate modifiche in peius alle condizioni contrattuali del servizio telefonico “Noi due Wind” posto in essere uniteralmente dalla soc. Wind; condannare la Wind a dare esatta esecuzione al contratto stipulato inter partes …garantendo ad esso D’Angelo Raffaele l’applicazione dell’orinaria tariffa che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate al costo mensile di € 2,00 verso il numero telefonico Wind —-; condannare la Wind al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali quantificati nella misura di € 1.000,00 con pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale; condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.

Conclusioni della convenuta: In via preliminare dichiararsi improcedibile atteso che i gestori di telefonia non possono personalizzare un contratto di utenza ; nel merito rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l’ attore premesso: d’aver in data 29/02/04 aderito alla proposta contrattuale inerente alla tariffazione “Noi due Wind” attivando tale tariffa verso il numero di telefonino Wind —-, che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo mensile di € 2,00 ; che la Wind illegittimamente dopo 9 mesi dall’attivazione di tale tariffa unilateralmente aveva ridotto dall’ 1// a 400 minuti al mese al costo di € 2,00 e dall’ 1/8/05 aveva aumentato ad € 3,00 mensili il costo di quattrocento telefonate gratuite tanto premesso chiedeva oltre all’ adempimento del contratto il pagamento della somma di € 1.000,00, a titolo di danni patrimoniali morali ed esistenziali sofferti a seguito dell’ inadempimento contrattuale di essa convenuta.
Si costituiva la convenuta che eccepiva, preliminarmente, l’ improponibilità nella domanda per non essere quello invocato un contratto personalizzato; nel merito deduceva l’ infondatezza della stessa e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese. Prodotta documentazione utile, ammesso l’interrogatorio formale del legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni e da questi non reso, ammessa ed espletata la prova, precisate le conclusioni la causa, all’ udienza del 14/03/07 veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda per avere l’ attore espletato,- così come da documentazione in atti-preventivamente, il tentativo obbligatorio di riconciliazione previsto dall’ art. 3 e 4 della delibera n.182/02/cons del 19/06/02 dell’ Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni, a norma dell’ art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 n. 249 .
Nel merito, questo Giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti, nonché dalla prova testimoniale da cui si evince il grave e colpevole inadempimento della convenuta.
Infatti non solo la Wind Telecomunicazioni S.p.a. nel costituirsi in giudizio ha ammesso e riconosciuto che l’attore ha aderito alla proposta wind ut ante, ma il legale rapp.te, della Wind non ha reso l’interrogatorio formale che gli è stato deferito dall’ attore.
E’ risaputo infatti che ai sensi dell’ art. 232 c.p.c. in materia di interrogatorio formale se la parte cui è stato deferito detto interrogatorio non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Nel caso di specie l’ attore ha articolato interrogatorio formale del legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni S.p.a. al fine di ottenere la confessione in ordine ai seguenti fatti: 1) Vero che l’attore in data 29/2/04 ha aderito alla proposta contrattuale inerente alla tariffazione “Noi due Wind” che prevedeva cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo di € 2,00, verso un numero Wind prescelto; 2) Vero che la soc.Wind telecomunicazioni S.p.a. successivamente con due SMS ha comunicato all’ attore la modifica delle condizioni contrattuali (durata e costo), senza avvisare lo steso dalla possibilità di recedere dal contratto.
Tenuto conto che il legale rapp.te della Wind, non si è presentato per rendere detto interrogatorio, né ha fornito alcuna giustificazione in proposito, valutato il comportamento processuale di esso convenuto improntato ad assenteismo ed a disinteresse, questo giudice ritiene di dover considerare siccome ammessi dal convenuto i fatti e le circostanze sopra riportati.
Quindi è rimasto provato che l’ attore in data 29/02/04 ebbe a stipulare con la Wind il contratto di somministrazione de quo che prevedeva cinquecento minuti di telefonate gratuite al mese al costo di € 2,00, verso un numero Wind prescelto; e che essa Wind ha nel corso del contratto unilateralmente ed illegittimamente modificato le condizioni di detto contratto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5613 del 29 novembre 1978, hanno affermato che il < < il contratto di utenza telefonica, che va inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione, rientra nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione, ha natura contrattuale di diritto privato, sicché i rapporti che si instaurano tra utente e società concessionaria sorgono e si muovono nell’ ambito di diritto soggettivo perfetto>>.
Vale a dire che la natura pubblica del servizio non vale ad attribuire natura pubblica ed autoritativa all’ attività posta in essere nell’ esplemento del servizio medesimo (Trib. Roma, ord. 23 marzo 1987, in Giust. civ. 1987, I, 2669).
La stessa Corte costituzionale in varie pronunce (20 dicembre 1998, n. 1104; 30 dicembre 1994, n. 546) ha affermato il generale principio che i servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’ art. 43 dell Costituzione, devono essere organizzati e gestiti in forma di impresa, secondo criteri di economicità, i quali comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato.
Quindi, nell’ordinamento attuale non trova alcuna giustificazione l’ esistenza di privilegi a favore del servizio pubblico telefonico.
Va, quindi, applicato al caso de quo il normale rapporto del contratto di somministrazione ad esecuzione continuata con i relativi ed obblighi delle parti contraenti.
Sicché la società erogatrice del servizio telefonico, non può essere sollevata dall’onere, di provare d’aver concordato con l’ utente le modifiche delle originarie condizioni contrattuali.
Principalmente la Wind non poteva modificare le condizioni del contratto senza l’accettazione dell’ utente. Accettazione che ovviamente l’ attore ha contestato e provato esservi mai stata, e che la Wind non ha provata esservi stata.
Per completezza, ritiene il Giudicante, oltre quanto motivatamente sopra esposto, e disattendendo i rilievi della Wind, che la convenuta, inoltre, abbia violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 disciplinare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
Infatti l’ art. 2 della citata legge qualifica consumatori “le persone fisiche che acquistino o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite dal comma 2 dell’ art. 1, tutelabili giudizialmente anche con azioni individuali (art. 3, ult. comma).
La norma in commento, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori “la correttezza, la trasparenza e l’ equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi”.
Dovere di correttezza, quindi, il quale importa dovere di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto, codificati in linea generale dagli art. 1175, 1176 e 1375 c.c.; trasparenza che impone mancanza d’ambiguità nel corso delle trattative e dell’ esecuzione del contratto, le cui clausole sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’ art. 1370 c.c. e che nel dubbio devono essere intese in senso favorevole al consumatore (Cass.5621/87); equità che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte in contratto, tenendo conto delle concrete circostanze non previste dalla norma giuridica, con particolare riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore/utente che, durante lo svolgimento del contratto deve essere messo nelle condizioni, come soggetto più debole di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.
In applicazione ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Alla luce di quanto esposto risulta evidente che la Wind in violazione di quanto contrattualmente convenuto tra le parti abbia unilateralmente ed arbitrariamente modificato i termini contrattuali riducendo i minuti mensili prima ed aumentando il costo mensile poi e pertanto essa va condannata ex art.1453 a dare corretto adempimento al contratto stipulato con l’attore il 29/02/04 dando modo allo stesso di usufruire i 500 minuti di telefonate al costo di € 2 mensili.
In merito ai danni è rimasto provato che l’attore sin dall’ 1/1/05 non ha più potuto usufruire delle gratuità pattuite e che per tale mancata usufruizione ha sopportato disagi. Tenuto conto del periodo di carenza tale danno suscettibile di valutazione equitativa si ritiene essere di € 300,00.
Pertanto il decidente, in applicazione dell’ art. 2043 c.c. dichiara tenuto e conseguentemente condanna la S.p.a. Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.ta pro tempore, al pagamento in favore dell’ attore della somma di € 300,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale equitativamente determinato all’ attualità.
Le spese del presente giudizio, liquidare come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta D’ Angelo Raffaele nei confronti della S.p.a.Wind Telecomunicazioni S.p.a., disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così’ provvede.
1) Accoglie la domanda e per l’ effetto condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore all’ adempimento contrattuale dando modo a esso D’Angelo Raffaele di usufruire al costo di € 2,00, con rinnovo automatico della richiesta ogni 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di 500 minuti di traffico telefonico mensile per le chiamate verso il numero telefonico Wind —-,
2) Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di D’Angelo Raffaele della somma di € 300,00, oltre interessi legali dalla domanda sino soddisfo.
2) Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 50,00 per spese, euro 560,00 per diritti ed euro 230,00 per onorario, oltre il 12,50% rimborso forfetario spese, oltre IVA e cpa, con attribuzione all’ Avv. Salvatore Cerino procuratore anticipatario.
Pomigliano D’ Arco lì 22/03/07

Il Giudice di Pace
Avv. Orazio Rizzo

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29 commenti

Commenti dei lettori

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  • Profilo di Emilnet

    Emilnet

    05 apr 2007 - 20:59 - #1
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    Bene, come ho scritto già qualche giorno fà (o settimane fà) dovevano per forza fare qualcosa.
    Ma questo Wind lo sapeva già, sapeva benissimo che l’avrebbero multata.
    Sono mosse aziendali sporche, bisogna vedere se Wind continuerà con la sua battaglia, oppure tornerà sui suoi passi.
    A mio giudizio se Wind non avesse fatto nulla, era anche probabile che utenti di altri gestori sarebbero passati a Wind.
    Non sò più cosa dire, è certa solo una cosa, che gli utenti Wind sono molto arrabbiati e questo un gestore, in ogni caso grande, a mio unile giudizio, non può farlo.

  • PieroBA

    05 apr 2007 - 22:39 - #2
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    Scusami Giusva, ma il Noi2 verrà ripristinato a tutti?

  • Maerco

    05 apr 2007 - 22:52 - #3
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    ci dai qualche dritta per fare anche noi una denuncia?

  • Profilo di Giusva Iannitelli

    Giusva Iannitelli

    05 apr 2007 - 23:09 - #4
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    Non credo, questo tipo di cause è ad personam. Sono però, io penso, un buon precedente!

    Da come è scritto nella sentenza bisogna tentarla prima in via amichevole, quindi intanto partite con la raccomandata, se non vi rispondono potete proseguire grazie a quel cedolino (ricevuta di ritorno).
    Io aspetterei il cambio però, anche se potrebbe avere medesimo effetto.

    Ciao,

  • PieroBA

    05 apr 2007 - 23:25 - #5
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    Devo chiederti scusa Giusva perchè qualche giorno fa avevo consigliato di aspettare prima di cambiare gestore. Dopo la rimodulazione della Sempre Light e aver sentito che ricorreranno contro il decreto Bersani (mangiandoci su 2 volte..!), devo ricredermi. Anche se si dovessero fermare studieranno qualcos’altro per fregarci.. Ho notato che sui depliant le nuove tariffe espongono diversamente il per sempre: ad esempio dicono che se attivi Noi Wind entro il 10 giugno il costo mensile sarà per sempre di 5 € (ma possono ridurti i minuti da 200 a 20 se gli va informandoti 30 gioni prima..). La Wind è totalmente INAFFIDABILE. Ad essere sincero dovrò tenerla ancora per molto dato che questo mese mi scade la promo “Raddoppia la ricarica x 6 mesi” attivatami perchè spendevo poco. Ora ho un traffico di 350 €, da esaurire pian piano..

  • Profilo di Pixel

    Pixel

    05 apr 2007 - 23:33 - #6
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    Quando le class action diverranno realtà anche in Italia vedrete come le aziende staranno attente due volte prima di fare una qualsiasi mossa…
    Intanto, inizio ad informarmi come richiedere rimborso (ho avuto il Noi 2 di Wind attivo per un paio d’anni, poi l’ho disattivato ma ho subito sia il rincaro che la diminuzione dei minuti…)
    Ciao e grazie per la segnalazione,
    P|xeL

  • PieroBA

    06 apr 2007 - 00:04 - #7
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    Parlando con il 155 mi è stato detto che in caso di portabilità si perde il credito ed in caso di scadenza puoi ottenere che venga trasferito su altra scheda pagando 5 €. Da notare che Tim trasferisce il credito gratuitamente mentre Vodafone chiede 8 € ma rimborsa in soldi. Wind si fa pagare x il solo trasferimento.. Inoltre dal 5 marzo non riportano più la data esatta di scadenza nè al 4242 nè al 155.it. Oggi ho inviato reclamo affinchè venga ripristinato il servizio: se la scheda ha scadenza devo sapere quando! Inoltre gli ho consigliato uno spot: “Dal 5 marzo il mondo (della telefonia) non sarà più lo stesso. Wind, l’unica compagnia che ti cambia la tariffa..PER SEMPRE..”
    Il tutto con Aldo, Giovanni e Giacomo che ridono di noi..

  • Tiziano

    06 apr 2007 - 08:13 - #8
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    VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA!!!!!
    …cambiamo tutti gestore!!!!!

  • Profilo di paulus

    paulus

    06 apr 2007 - 08:43 - #9
    0 punti
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    Scusa Giusva tu che sei frequentemente in contatto con l’Aduc puoi chieder loro come fare per fare una diffida alla Wind e vederci ripristinato il Noi2? Quale è il loro consiglio? Se tutti noi ci uniamo e diamo mandato all’Aduc mi sa che otterremmo un grande risultato! (per favore fatti nostro portavoce con gli amici dell’Aduc!)

  • Profilo di Giusva Iannitelli

    Giusva Iannitelli

    06 apr 2007 - 09:05 - #10
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    paulus, non sono necessario io. Sul sito dell’aduc c’è un form per contattarli: loro rispondono in modo gratuito.
    Provate a fargli notare questa sentenza, vi aiuteranno di sicuro!

  • PieroBA

    06 apr 2007 - 23:34 - #11
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    Ho ricevuto risposta da Wind per quanto riguarda la scomparsa della data di scadenza. Mi è stato detto dal loro ufficio reclami: “L’azienda ha deciso di sospendere il servizio, che non verrà più ripristinato. Deve ricordare quando ha fatto l’ultima ricarica. Se la scheda scade può ricevere la restituzione del traffico (su altra sim wind) pagando 5€”.
    Io credo che la tattica sia sperare che molte schede scadano:
    1.5€ guadagnati
    2.vendita di ulteriore sim
    3.nuovo piano tariffario
    Questo accade se si vuole il rimborso del traffico e si è quindi obbligati a comprare un’altra sim

  • PieroBA

    07 apr 2007 - 08:52 - #12
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    In caso di MNP verso altro operatore:si perde il credito.
    In caso di scadenza scheda si può ottenere il trasferimento su altra sim tramite raccomandata e pagando 5€.
    In caso di recesso (a seguito cambio piano forzato) si può ottenere tramite raccomandata trasferimento del credito su altra sim o rimborso del credito tramite bonifico pagando 2€ per l’operazione.
    A voi la scelta..

  • Profilo di Matt_88ts

    Matt_88ts

    07 apr 2007 - 12:01 - #13
    0 punti
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    BENE BENE. WIND VERGOGNA!

  • Michele328

    08 apr 2007 - 22:52 - #14
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    Inutile protestare al 155, dobbiamo far capire a wind che non siamo fessi, cambiamo in massa operatore e mandiamo l’egiziano (proprietario wind) a casa!

  • Marcolino

    17 apr 2007 - 23:00 - #15
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    Complimentoni… Hai scritto che avresti tolto i dati personali ed invece nomi e cognomi di avvocato e ricorrente sono in fondo alla sentenza…

    Un applauso!

  • Profilo di Giusva Iannitelli

    Giusva Iannitelli

    17 apr 2007 - 23:15 - #16
    0 punti
    Up Down

    Mio caro Marcolino, la lettera mi è stata firmata e io l’ho riportata. Ho tolto i dati che CHIARAMENTE sono sensibili: numero di telefono e abitazione dell’avvocato (che ritengo inutili ai fini della sentenza).

    In ogni caso, è solo questione di praticità: le sentenze, come saprai, sono atti pubblici.
    Ciao,

  • passero solitario

    19 apr 2007 - 11:23 - #17
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    E’ tutto bellissimo, ma come si fa a provare che si è adetiro alla vecchia promozione? Viene tutto fatto tramite telefono. Bisogna richiedere i tabulati alla stessa wind?
    Potete per piacere chiedere agli avvocati? grazie

  • Claudet

    19 apr 2007 - 11:50 - #18
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    mi associo alle osservazioni di passero solitario, anch’io mi stavo ponendo il problema, in quanto dopo aver subito per due anni a causa di noiwind vorrei fare qualcosa…
    grazie

  • Profilo di Giusva Iannitelli

    Giusva Iannitelli

    19 apr 2007 - 11:55 - #19
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    Non penso che serva chissà cosa. Puoi richiedere un tabulato che comprovi l’inizio dell’addebito, in ogni caso dopo che tu dici “è partito x giorno” sarà compito della wind dire “si”, oppure “no”, oppure non rispondere..

    Ciao,

  • passero solitario

    19 apr 2007 - 12:12 - #20
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    … e io mi peroccupo proprio di richiedere tabulati alla wind, considerato che sul sito 155 il mio noi 2 risulta attivato il 30 dicembre 2006, mentre l’ho attivato già nel 2004!!!
    Una volta che abbiamo capito quanto sono fradici…..
    Ripeto sarebbe utile avere delle delucidazioni dagli avvocati che hanno istruito la causa, magari dando dei consigli ad altri che volessero seguire i loro passi

  • Mirko85

    22 apr 2007 - 14:29 - #21
    0 punti
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    Continua l’azione contro Wind. Ho spedito la raccomandata nome di 300 utenti che hanno aderito alla racoclta firme! Partecipate ancora anche voi! http://addiowind.altervista.org

  • ga

    24 apr 2007 - 18:23 - #22
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    volevo avvisare tutti i frequentatori di questo blog che gli avvocati sono stati intervistati da ballarò; l’intervista andrà in onda stasera o prossimamente e si parlerà, credo, proprio di multinazionali delle comunicazioni e dei loro arbitrari cambiamenti di tariffe et similia. a presto

  • Profilo di Proust

    Proust

    24 apr 2007 - 18:32 - #23
    0 punti
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    Giusva Iannitelli: cosa vuol dire che queste sentenze sono AD PERSONAM? che se uno non ha voglia di rifare la causa e tutti gli sbattimenti si becca il cambio piano?
    e allora ci credo che lo fanno! sui grandi numeri hanno già messo in conto che pochissimi faranno la voce grossa…

    ho mandato la raccomandata dell’Aduc per la modifica del wind 10 e aspetto risposta, ma di fare la causa non ho voglia, vuol dire che vincono loro?

    grazie

  • Profilo di Giusva Iannitelli

    Giusva Iannitelli

    24 apr 2007 - 18:38 - #24
    0 punti
    Up Down

    In realtà dei fatti, solo chi fa causa se vince vede ripristinati i propri diritti. Gli altri no.

    Nella pratica se fosse una sorta di class-action, ovvero una larga maggioranza o rappresentanza si presentasse “anche a nome di..” forse sarebbe diverso.

    Ciao,

  • Profilo di Proust

    Proust

    24 apr 2007 - 20:05 - #25
    0 punti
    Up Down

    grazie ;)

  • Operatore 155 pentito

    26 apr 2007 - 19:47 - #26
    0 punti
    Up Down
  • Operatore 155 pentito

    26 apr 2007 - 20:02 - #27
    0 punti
    Up Down

    leggete tutti

  • Profilo di Proust

    Proust

    27 apr 2007 - 11:41 - #28
    0 punti
    Up Down

    Già fatto, la raccomandata l’ho spedita alla sede legale “Wind Telecomunicazioni S.p.A. Via Cesare Giulio Viola 48 – 00148 ROMA” ma non mi è ancora tornata la ricevuta di ritorno…sai dirmi se c’è un indirizzo più appropriato dove mandare le lettere?

    cosa devo aspettarmi ora? che mi chiami la wind e mi chieda scusa? che mi minaccino con una testa di cavallo nel letto? che mi ripristino semplicemente Wind 10?

    grazie

  • Profilo di manuela

    manuela

    03 mag 2007 - 01:15 - #29
    0 punti
    Up Down

    calcolando che il 90% degli extracomunitari ha wind e di conseguenza l’utenza media wind non è proprio informatissima secondo me non ci sarà questa gran fuga di clienti

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